COOPFIDI
Regolamento interno di cui all’art.21 dello Statuto Sociale
Approvato nell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2009
Articolo 1 – domanda di ammissione
Coloro che, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 dello Statuto, intendono diventare soci di COOPFIDI devono presentare domanda scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, al Consiglio di Amministrazione corredata dai seguenti documenti:
a) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio e, se cooperative,
l'iscrizione al Registro prefettizio o all'Albo delle cooperative;
b) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti i documenti e le notizie che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere, a migliore documentazione della domanda di ammissione.
Gli aspiranti soci sono tenuti inoltre ad indicare a quale sezione soci intendono affiliarsi.
Articolo 2 – sottoscrizione quote - mutualità
Ogni socio, per usufruire dei servizi e della garanzia della Coopfidi, deve sottoscrivere non
meno di 2 quote da € 25,80. Le ulteriori quote, di cui all’art. 14 dello statuto, possono essere
sottoscritte successivamente o contemporaneamente, all’atto della richiesta di prestazioni di
garanzia, in maniera tale che risultino versate, all’atto dell’erogazione del finanziamento
almeno 1 quota ogni 2.500,00 euro di finanziamento richiesto ovvero aver sottoscritto quote di
capitale sociale per un importo non inferiore all’1% del finanziamento erogato.
Articolo 3 – diritti di segreteria e tassa di ammissione – costi del servizio
I soci sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria nella seguente misura:
100 € per richieste di finanziamento fino a 24.999 €
160 € per richieste di finanziamento superiori o pari a 25.000 €
200 € per richieste di finanziamento con richiesta di contributo c/interessi
Tali somme possono essere incassate direttamente dalla filiale di cui all’art. 6 del presente
regolamento secondo le modalità che saranno previste nelle apposite convenzioni di cui all’art.
14 del presente regolamento.
La tassa d’ammissione è richiesta per i nuovi iscritti alla cooperativa, non associati ad alcuna
delle Associazioni imprenditoriali aderenti, nella misura di 210 €
Gli importi di cui al presente articolo e di quello precedente, fermo restando il meccanismo,
possono essere variati con semplice delibera dl Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 4 – Provvigioni- oneri per il rilascio della garanzia
Ogni socio, all’atto dell’erogazione del finanziamento, è tenuto a versare alla cooperativa una
provvigione la cui misura sarà determinata dal Consiglio d’Amministrazione.
La provvigione potrà essere versata tramite ordine di pagamento sottoscritto dal socio alla
propria banca da incassarsi all’atto dell’erogazione.
Articolo 5 – Regolamenti Specifici
Oltre al regolamento interno generale, per specifiche attività, possono essere redatti
Regolamenti interni specifici (per esempio le Procedure Operative) di cui all’art. 21 dello
Statuto. I Regolamenti Interni Specifici sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e
sono esecutivi immediatamente (senza l’approvazione dell’Assemblea).
Articolo 6 – Filiali
Su iniziativa delle Associazioni provinciali delle Associazioni imprenditoriali aderenti, il Consiglio
di amministrazione può deliberare di istituire FILIALI stabilendone le competenze ed i limiti di
operatività. A giudizio del Consiglio di Amministrazione, le filiali, al raggiungimento di almeno
500 associati, possono essere dotate di un Comitato Credito di Filiale con i compiti stabiliti
dall’art 41 dello Statuto;
Alle filiali può essere associata una sezione separata dei soci.
Il Comitato Credito di Filiale si atterrà alle procedure attualmente in uso (manuale operativo) e
alle direttive (limiti di operatività) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7 – Filiale di Direzione
Il Consiglio d’Amministrazione può costituire una Filiale di Direzione con un proprio Comitato
Credito di direzione espressione diretta del Consiglio d’Amministrazione e una propria sezione
soci specificando con apposita delibera i limiti operativi della Filiale stessa.
Scopo della Filiale di direzione sarà quello di garantire l’operatività nei confronti di quelle Filiali
prive di un proprio Comitato Credito e di quelle associazioni che per dimensione e
organizzazione interna non sono in grado di operare autonomamente.
La Filiale di Direzione e il relativo Comitato Credito avranno funzione suppletiva nei confronti
dell’attività di quelle provincie che ancora non hanno maturato i requisiti o la competenza per
gestire un Comitato Credito Unitario Provinciale di cui al successivo art. 8.
Il Responsabile della Filiale di Direzione è il Direttore della Coopfidi.
Articolo 8 Sezione soci di Direzione
La sezione soci di direzione sarà composta da:
1. le imprese associate di cui al punto A) art. 12 dello Statuto facenti riferimento alle filiali
prive di una propria sezione soci;
2. Gli altri soggetti soci di cui ai punti B), C), D), E, F) art. 12 dello Statuto;
Articolo 9 Comitato Credito di Direzione
Il Comitato Credito di Direzione viene nominato dal Consiglio d’Amministrazione e può essere
composto anche da persone non facenti parte del Consiglio stesso.
La carica di Presidente può essere assunta unicamente da una persona presente nel Consiglio
d’Amministrazione.
Al Comitato Credito di Direzione spetta il compito di deliberare in merito al rilascio di garanzie
a favore dei soci le cui domande di finanziamento siano state gestite dalla Filiale di Direzione di
cui al precedente art. 7.
La funzione di segretario del Comitato Credito di Direzione è svolta dal Direttore della Coopfidi
o da un suo delegato.
Al Comitato Credito di Direzione possono essere attribuite dal Consiglio d’Amministrazione
ulteriori funzioni con semplice delibera di Consiglio.
Articolo 10 – Comitati Credito Provinciali
Ad esclusione della Provincia di Roma e dei Comitati Credito già istituiti, ed in deroga a quanto
previsto al precedente art. 6, è possibile costituire Comitati Credito Unitari Provinciali, che
operino a favore di 2 o più filiali presenti nel territorio provinciale.
In questo caso il limite minimo per l’apertura del Comitato Credito Unitario Provinciale è ridotto
a 300 associati.
Articolo 11 – sezioni separate soci
Possono essere costituite sezioni separate dei soci associate alle filiali costituite.
I soci che si iscriveranno presso una qualsiasi delle Filiali saranno inseriti nella relativa sezione
soci.
La costituzione delle sezioni soci è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 12 – Assemblee Separate – delegati
Come prescrive l’art 29 dello Statuto, il numero dei delegati delle Assemblee separate (della
filiale) per l’Assemblea Generale sono stabiliti in base alla consistenza dei soci iscritti e in base
all’ammontare dei finanziamenti concessi con garanzia da ciascuna filiale.
La proporzione per definire il numero esatto dei delegati sarà data dalla somma dei delegati in
rapporto ai soci e il numero dei delegati in rapporto con i finanziamenti in essere secondo la
seguente proporzione:
1 delegato ogni 800 soci e frazione
1 delegato ogni 1.000.000 Euro di finanziamenti in essere e frazione
Il numero dei soci sarà quello risultante dal libro soci 90 giorni prima della convocazione della
Assemblea generale.
Per l’ammontare dei finanziamenti concessi con garanzia si farà riferimento ai dati al 31
dicembre precedente alla convocazione dell’Assemblea generale.
In ogni caso è garantita almeno la presenza di 1 delegato per ogni sezione soci costituita
Sarà cura del Consiglio di amministrazione il calcolo e la comunicazione del numero dei
delegati di ciascuna filiale.
Articolo 13 – Assemblee Separate – Sezione Soci di Direzione
L’assemblea dei soci della sezione soci di direzione nomina i propri delegati con le seguenti
modalità:
1. in conformità al precedente art 12 del Regolamento relativamente alle imprese socie ai
sensi del punto A) dell’art. 12 dello Statuto;
2. Un delegato per ciascuna delle categorie di soci previste nei punti B), C), D), E, F) art.
12 dello Statuto;
I Rappresentanti delle Associazioni sono invitati a partecipare alla Assemblea dei delegati
senza diritto di voto ad esclusione di quello nominato delegato.
Articolo 14 – Gestione delle filiali - Società di servizi
All’atto di costituzione della filiale sarà predisposta una convenzione con la società di servizi
indicata dall’Associazione di riferimento che regolamenterà tutte le mansioni amministrative e
istruttorie che saranno svolte dalla filiale; nello specifico la filiale si occuperà di:
o assistenza ai soci
o istruttoria completa delle pratiche
o valutazione e riclassificazione bilanci
o caricamento delle pratiche sul sistema informatico centrale
o presentazione della domanda di finanziamento in banca corredata della lettera di
rilascio della garanzia secondo i poteri delegati al comitato credito di filiale
o incassi
Tutte le spese relative al funzionamento della filiale sono sostenute dalla società di servizi
convenzionata; la cooperativa garantisce il funzionamento in remoto dei collegamenti intranet
necessari, la formazione del personale, e la stampa della modulistica.
Articolo 15 – Il responsabile di filiale e responsabile amministrativo di filiale
La società di servizi di cui all’art 14, sentito il parere del Comitato Credito comitato di filiale
(Statuto art. 41, lett. E ), nomina il Responsabile di Filiale Il responsabile di Filiale ricoprirà la
funzione di Segretario del Comitato Credito di filiale, se istituita.
Il responsabile di filiale può nominare, tra le risorse interne della filiale, un responsabile
amministrativo con l’incarico di verifica della completezza documentale dell’istruttoria.
Il responsabile di Filiale potrà essere delegato alla firma dei certificati di garanzia per le
pratiche approvate dal proprio Comitato Credito di Filiale
Articolo 16 – Apertura di uffici periferici
Le filiali possono aprire uffici periferici della cui operatività risponderanno direttamente alla
cooperativa. Per la loro apertura dovranno richiedere autorizzazione alla cooperativa
dichiarando l’esistenza dei seguenti vincoli:
1. I locali dovranno essere riconducibili alla associazione di riferimento o alle sue
società di servizio per proprietà o locazione.
2. Il personale addetto dovrà essere anch’esso di riferimento delle associazioni di
riferimento, direttamente o tramite le proprie società di servizio.
3. La linea telefonica dovrà essere intestata alla associazione di riferimento o alle sue
società di servizio.
Articolo 17 – Chiusura Filiali – scarsa/irrilevante operatività
A seguito di scarsa/irrilevante operatività il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
chiusura della filiale.
Articolo 18 – Chiusura Filiale – scorretta gestione
A seguito di (ripetuti) episodi di gestione scorretta, formalmente contestati dal Consiglio
d’Amministrazione al responsabile della filiale, tali mettere a rischio la solidità patrimoniale
della cooperativa o la sua credibilità, il Consiglio di amministrazione può deliberare la chiusura
della filiale.
Articolo 19 - Composizione e nomina Comitato Credito
Il Comitato Credito è formato da 5 a 7 imprenditori soci della cooperativa scelti fra quelli della
sezione soci corrispondente al Comitato Credito stesso ed è nominato dal Consiglio
d’Amministrazione su proposta dell’Assemblea di sezione.
Articolo 20 - Il Presidente del Comitato Credito
Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente al quale, con apposita delibera del
Consiglio d’Amministrazione verranno attribuite le specifiche deleghe per il rilascio delle
garanzie. Medesime deleghe possono essere rilasciate su richiesta del Comitato di Credito di
Filiale al Vice Presidente se nominato.
Qualora nel Comitato Credito sia nominato un membro del Consiglio d’Amministrazione, lo
stesso potrà assumere l’incarico di Presidente.
Il Presidente del Comitato Credito è garante nei confronti della Cooperativa del corretto
espletamento di tutte le attività istruttorie che devono essere svolte secondo le istruzioni
tecniche fornite dalla Coopfidi ad ogni Filiale.
Articolo 21 - Riunioni del Comitato Credito
Le riunioni del Comitato Credito sono valide quando siano presenti almeno 3 consiglieri.
Le decisioni del Comitato Credito sono valide con il parere favorevole della maggioranza dei
membri presenti.
Alle riunioni del Comitato Credito possono partecipare membri del Consiglio,
d’Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Direttore.
La convocazione delle riunioni dovrà essere inviata anche presso gli uffici della direzione di
Coopfidi.
Articolo 22 - Il Segretario del Comitato Credito
Svolge le funzioni di segretario del Comitato Credito il Responsabile della Filiale corrispondente
nominato dalla società di servizio designata dalla relativa associazione.
Articolo 23 - Compiti del Segretario
Il Segretario provvede a:
a) convocare il Comitato Credito ogni volta che sia necessario per la valutazione delle
pratiche di finanziamento dei soci che necessitino della garanzia della Coopfidi, con
la necessaria tempestività;
b) presentare al Comitato Credito le pratiche istruite relazionando sulle stesse:
c) predisporre la delibera di rilascio della garanzia da far firmare al Presidente del
Comitato;
d) redigere il verbale delle sedute del Comitato Credito con la scheda riepilogativa
delle garanzie rilasciate e farvi apporre la firma del Presidente del Comitato
Credito;
e) trasmettere al Consiglio d’Amministrazione il verbale e la scheda riepilogativa
entro 48 ore dalla riunione del Comitato Credito;
Articolo 24 - Procedura semplificata
Il rilascio della garanzia della Coopfidi, fino ad un importo di 20.000,00 euro, può essere fatta
tramite l’utilizzo di una procedura semplificata. Nel calcolo dell’importo dovranno essere
considerate anche le garanzie rilasciate per l’importo residuo ancora in essere.
Il Presidente può deliberare la garanzia dopo aver raccolto il parere favorevole, che deve
essere espresso per iscritto anche tramite fax, di almeno altri due membri del Comitato Credito
da Lui Presieduto;
Il Segretario provvederà a comunicare al Consiglio d’Amministrazioni tali delibere con le stesse
modalità di quanto previsto nel precedente art. 23);
Articolo 25 - Compensi
Non è previsto alcun compenso diretto da parte della Coopfidi per il Presidente del Comitato
Credito, i suoi membri e il Segretario.
Eventuali compensi potranno essere attribuiti da parte delle società di servizio designate dalle
associazioni a gestire l’attività delle filiali, su richiesta della corrispondente Assemblea di
Sezione.
Articolo 26 – Consulta delle Associazioni
Periodicamente il Presidente convocherà i rappresentanti delle associazioni provinciali con cui
collabora la Coopfidi al fine di:
a) condividere i dati sull’operatività della struttura
b) conoscere esigenze e problemi emersi nei diversi territori
c) definire le strategie operative e strategiche della Coopfidi
La Consulta è un organo consultivo e non deliberativo e svolge il ruolo di coordinamento fra le
politiche delle Associazioni e il lavoro della Coopfidi.
Alla consulta delle Associazioni partecipa il direttore della Coopfidi.
Articolo 27 – consulta dei Responsabili di Filiale
È istituita la consulta dei responsabili di Filiale al fine di raggiungere una migliore integrazione
ed omogeneità fra le diverse strutture, scambiarsi dati ed informazioni sull’attività di rilascio
delle garanzie, sulle politiche di marketing, sulle problematiche legate al sistema informativo
della Coopfidi.
La consulta dei responsabili di Filiale è convocata periodicamente dal Direttore della Coopfidi.
Articolo 28 – escussione della garanzia da parte delle banche
La Coopfidi rilascia garanzia sussidiaria o a prima richiesta alle banche secondo le convenzioni
stipulate con le stesse.
Il socio è sempre tenuto al rimborso della somma escussa dalle banche alla Coopfidi per la
garanzia prestata comprensiva degli interessi calcolati dalla banca e delle spese legali.
Una volta escussa la garanzia la Cooperativa si rivale nei confronti del socio con le seguenti
modalità:
1. incamera le quote sociali del socio a copertura del proprio credito provvedendo alla sua
esclusione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.
2. Nel caso di garanzia sussidiaria l’attività di recupero dell’insolvenza del finanziamento
viene portata avanti direttamente dalla banca, con escussione della Coopfidi al termine
delle attività giudiziali. La Coopfidi si riserva di procedere ulteriormente nei confronti del
socio per il recupero della garanzia escussa.
3. Nel caso di garanzia a prima richiesta la Coopfidi viene escussa prima dell’avvio delle
procedure giudiziali di recupero. La Coopfidi in questo caso si riserva di procedere nei
confronti del socio in autonomia o in associazione con la Banca.
Articolo 29 – diritti dei soci
I soci hanno diritto di essere assistiti dalla Coopfidi nella definizione di eventuali piani di rientro
da concordare con le banche erogatrici i finanziamenti rilasciati con la garanzia della stessa
Coopfidi;
Sul credito vantato nei confronti dei soci, escusso a titolo definitivo dalle banche, di norma la
Coopfidi non calcola ulteriori interessi;
Il socio può proporre piani di rientro e proposte di accordi a stralcio del suo debito;