S T A T U T O
COOPFIDI
Confidi unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, MUTUALITÀ PREVALENTE,FINALITÀ E DURATA
ART.1 (Costituzione, Denominazione e Sede)
È costituita una Società cooperativa consortile con la denominazione "COOPFIDI, confidi unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa Consortile" e, in forma abbreviata COOPFIDI.
Promossa dalle Associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato, è composta dalle imprese artigiane e dalle micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 269/03 convertito con legge 326/03, aventi sede o unità operative nel territorio italiano, è una Società Cooperativa Consortile di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e persegue gli scopi di cui all'art. 2602 C.C. come previsto dall'art. 2615 ter C.C..
La società ha sede nel Comune di Roma. Potrà istituire filiali, agenzie, sportelli e recapiti sul territorio italiano, nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.
Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alla disciplina sulle società per azioni in quanto compatibile con la natura cooperativa della società consortile.
La società è amministrata secondo il modello tradizionale.
ART. 2 (Mutualità prevalente)
COOPFIDI non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:
a) non è prevista la possibilità di distribuire avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualunque forma ai soci;
b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne è autorizzata l'emissione;
c) è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
d) vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all'art.13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03;
e) è iscritto nell'apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive articolato su base provinciale.
ART. 3 (Finalità)
COOPFIDI ha quale scopo sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2602 del C.C.:
a) lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali e delle altre attività di cui all'articolo 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;
b) l'attività di informazione, consulenza e assistenza verso le imprese per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive;
c) la promozione nell'ambito dei soci e delle imprese del territorio di iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'attuazione della normativa Comunitaria, Nazionale, Regionale in materia di incentivazione alle imprese artigiane e delle loro forme associate; la conoscenza delle opportunità e dei progetti attivati dalla Regione Lazio e da Enti Pubblici e privati a qualsiasi livello aventi applicazione nel comparto artigiano delle micro, piccole e medie imprese del Lazio;
d) l'accesso mediante partecipazione a gare pubbliche di aggiudicazione e la stipula di accordi privati o di apposite convenzioni, ai fondi destinati al comparto artigiano delle micro, piccole e medie imprese, nonchè ai fondi destinati alla garanzia, anche raccogliendo le domande e svolgendo l'attività istruttoria per conto di enti e società pubbliche, anche con funzioni di tesoreria e di promozione degli stessi, privilegiando la collaborazione attiva dei soci;
e) la stipula di convenzioni con associazioni, enti o società pubbliche e private operanti nel settore del credito artigiano e più in generale l'assunzione di incarichi per l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di promozione, sviluppo, formazione e qualificazione imprenditoriale dell'artigianato della mirco, piccola e media impresa;
f) l'attività di formazione rivolta alla crescita e al rafforzamento del comparto artigiano e delle piccole e medie imprese anche attraverso la partecipazione a bandi e gare pubbliche e private, direttamente o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.
Nel rispetto delle norme speciali del settore, la società consortile potrà operare anche nei confronti di terzi non soci e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.
COOPFIDI potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.
COOPFIDI potrà assumere partecipazioni in imprese strumentali o in società aventi oggetto sociale affine o in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
È comunque vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
ART. 4 (Durata)
COOPFIDI ha durata fino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogato anche prima della scadenza del termine con delibera dell'Assemblea straordinaria.
TITOLO II
ATTIVITÀ
ART. 5 (Garanzie)
Per il conseguimento delle finalità sociali COOPFIDI svolge le seguenti attività:
a) concessione di garanzie, cogaranzie dei fidi a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari innovativi;
b) concessione di garanzie, cogaranzie pubbliche;
c) concessione di crediti di firma sotto qualunque forma;
d) gestione dei fondi di garanzia, di natura sia pubblica sia privata.
ART. 6 (Contributi)
COOPFIDI può gestire o concedere contributi in conto capitale, in conto impianti, in conto canoni di leasing, in conto interesse o in forma di finanziamenti agevolati ed altri prodotti finanziari a favore delle imprese socie nonché a favore delle imprese artigiane, sulla base di specifici interventi settoriali e/o territoriali delle Amministrazioni Locali o della Camera di Commercio, relativi al credito.
Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo fornisce l'elaborazione, in collaborazione con gli Enti Locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma.
ART. 7 (Finanziamenti)
Nei limiti previsti dalla Legge e dai regolamenti della Banca d'Italia COOPFIDI potrà concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma.
TITOLO III
PATRIMONIO
ART. 8 (Patrimonio)
Il patrimonio di COOPFIDI è rappresentato:
a) dal capitale sociale rappresentato da quote del valore di almeno euro 25 (venticinque) sottoscritte da ciascuna impresa associata;
b) dal fondo consortile;
c) dalle altre riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare;
d) da eventuali contributi ordinari o straordinari versati dalle imprese socie;
e) da contributi erogati dalla Regione Lazio;
f) da contributi erogati dal sistema camerale del Lazio;
g) dal fondo di riserva ordinario costituito da una quota non inferiore al 30% degli avanzi di gestione annuali;
h) da eventuali contributi dello Stato o di Enti Pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri;
i) dalla riserva non divisibile tra i soci di COOPFIDI, costituita con i contributi concessi dalla Regione Lazio per l'attività di garanzia alla data del 31.12.05, che potrà essere confluita con delibera del Consiglio di Amministrazione nel Fondo Consortile, mantenendo comunque la propria indisponibilità.
ART. 9 (Entrate diverse)
Per il raggiungimento delle finalità di cui al predetto articolo 3 e per le spese di gestione, COOPFIDI provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite:
a) da contributi regionali appositamente erogati;
b) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali di garanzia;
c) dai proventi derivanti dalle altre attività;
d) dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento.
ART. 10 (Fondo Consortile)
È istituito il fondo consortile.
Il fondo consortile è in particolare destinato alle finalità di garanzia, anche al fine di perseguire gli obbiettivi previsti dal co. 881 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e di qualsiasi altro provvedimento di legge e con le limitazioni eventualmente previste; possono ai sensi del menzionato provvedimento quindi essere imputati al fondo stesso le risorse proprie costituite dai fondi rischi e da altri fondi e riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici.
ART. 11 (Patrimoni destinati)
La società consortile può costituire patrimoni destinati ad uno specifico intervento ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 33 del presente statuto.
TITOLO IV
SOCI
ART. 12 (Requisiti dei soci)
Possono far parte di COOPFIDI le imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane e i rispettivi consorzi, aventi i requisiti pro tempore vigenti in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e integrazioni (Legge quadro sull'artigianato).
Possono inoltre far parte della società cooperativa consortile:
A. le micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 13 del DL 269/03 convertito con legge 326/03 e le imprese costituende nelle more dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nei limiti previsti dall'articolo 6 della citata legge n. 443/85.
B. i confidi con sede nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti previsti, per tali società, della Legislazione e regionale vigente e iscritte all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'Art.155 del D.Lgs n.385/93;
C altri soggetti di diritto pubblico, in particolare la regione Lazio;
D le Assicurazioni artigiane nelle loro articolazioni regionali;
E le Camere di Commercio e la Unione camere Regionali;
F Società pubbliche o private nel cui campo di intervento rientra la promozione e la crescita del sistema imprenditoriale del Lazio.
I soggetti previsti nel comma precedente ai punti b), c), d), e) e f) non posso usufruire dei servizi al Art.3 e la loro accettazione in qualità di Soci è riservata alla valutazione di opportunità da parte del Consiglio di Amministrazione. La Regione Lazio e gli altri enti Pubblici locali, direttamente attraverso Società proprie o partecipate, potranno partecipare alla società cooperative consortile come soci sovventori ai sensi della Legislazione vigente.
Non può far parte di COOPFIDI l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare o uno dei soci abbiano riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.
ART. 13 (Ammissione)
L'ammissione dei soci è fatta su domanda scritta degli interessati che deve contenere, oltre a quanto previsto dal Regolamento interno, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato che, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.
ART. 14 (Obblighi)
Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota del valore nominale previsto dal presente statuto.
In base a quanto previsto dal Regolamento interno e ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, deve sottoscrivere e versare incrementi di quota in proporzione all'entità delle prestazioni di garanzia ottenute.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il socio versi un sovrapprezzo non rimborsabile in seguito a recesso, decadenza, esclusione e morte.
Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.
Il socio è tenuto al versamento di un contributo per l'attività di garanzia in rapporto all'ammontare degli affidamenti concessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione; è tenuto inoltre a versare all'atto dell'ammissione un contributo per spese di gestione, qualora deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 (Perdita della qualità di socio)
La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di recesso, decadenza, esclusione e morte quando si tratta di soci imprese individuali; per recesso, esclusione, decadenza e chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.
Il RECESSO è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e che non abbiano rapporti mutualistici in corso, non può essere parziale e, fatti salvi i diritti di cui all'articolo 2437 del codice civile, deve essere motivato; avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della domanda.
La DECADENZA è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso ovvero sono intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità di cui al precedente art. 12.
In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, questi possono essere mantenuti in essere fino alla naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Dal momento in cui si verificano le condizioni per la decadenza fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso.
L'ESCLUSIONE è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:
a) per mancato versamento, a seguito di intimazione degli amministratori, anche parziale, della quota sottoscritta a norma dell'art. 14 o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società cooperativa;
b) per inosservanze gravi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.
È escluso:
- il socio che sia dichiarato fallito ovvero in liquidazione coatta amministrativa;
- il socio insolvente nei confronti della società cooperativa, per il quale sia stata deliberata la perdita definitiva.
L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione o di constatazione di esclusione di diritto da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di rapporti mutualistici in corso questi s'intendono contestualmente risolti, fatti salvi gli impegni del socio escluso nei confronti della società e gli obblighi della società cooperativa nei confronti dei terzi derivanti dai rapporti mutualistici medesimi.In caso di decesso, eventuali eredi provvisti dei requisiti per far parte della società cooperativa possono essere ammessi a socio e subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la società cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 16 (Comunicazioni sociali)
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione stessa, o con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento inviato all'indirizzo anche telematico comunicato dal socio e risultante dal libro dei soci.
ART. 17 (Liquidazione quote)
Hanno diritto alla liquidazione della quota:
a) i soci recessi;
b) i soci decaduti e/o, in caso di imprese costituite in forma societaria, i soci per i quali sia avvenuta la chiusura della liquidazione, che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata;
c) gli eredi dei soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata.
La liquidazione della quota, di importo non superiore a quello versato a titolo di capitale e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso o in cui è stata presentata richiesta di liquidazione.
In ogni caso, quali che siano le circostanze di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici.
In caso di mancata richiesta di liquidazione nei casi in cui è prevista, la società cooperativa assegna l'intero valore della quota a riserva patrimoniale.
ART. 18 (Trasferimento delle quote)
Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
Le quote possono esser cedute con effetto verso la società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente Art. 12.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente Art. 13.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Il provvedimento che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e a cancellare sempre dal libro soci il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Artt. 13 e 15.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
ART. 19 (Sostenitori)
Gli Enti pubblici e privati possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
TITOLO V
OPERAZIONI
ART. 20 (Convenzioni)
COOPFIDI può compiere operazioni inerenti al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente statuto e a tale scopo può stipulare convenzioni con uno o più Enti creditizi e finanziari, con la Regione Lazio ed Enti Pubblici e privati.
Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può avvalersi della cogaranzia e della controgaranzia di fondi pubblici e privati e di banche multilaterali di sviluppo, inoltre può promuovere o aderire a fondi di garanzia interconsortile.
ART. 21 (Regolamento interno generale)
I rapporti tra COOPFIDI ed i soci saranno disciplinati da apposito "Regolamento interno generale" predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, entro sei mesi.
Altre eventuali specifiche attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici, da adottare con le procedure stabilite dal Regolamento interno generale.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ART. 22 (Organi)
Gli organi della società sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio Sindacale;
f) i Comitati Credito di Filiale.
Possono inoltre essere nominati:
a) un Vicepresidente;
b) il Direttore Generale;
c) il Vicedirettore Generale.
Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicata ai confidi.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 23 (Costituzione Assemblea)
All'Assemblea generale partecipano i soci delegati dalle Assemblee separate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 29.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la società.
Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
All'Assemblea generale possono inoltre partecipare senza diritto di voto, qualora non abbiano la qualifica di soci, i rappresentanti di Enti e Amministrazioni pubbliche, il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato e il Presidente, o un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative nel territorio.
ART. 24 (Avviso di convocazione)
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.
L'avviso di convocazione deve essere pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani:
- Il Tempo;
- Il Messaggero;
- La Repubblica.
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
In alternativa è ammessa la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla decisione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 25 (Convocazione ordinaria)
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi previsti dalla legge e, comunque, quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno un decimo dei voti.
Nelle ipotesi di cui all'art. 2364 2° comma codice civile, il termine di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.
Essa può svolgersi sia presso la sede legale di COOPFIDI, sia in qualsiasi altro luogo e località della Provincia di Roma.
ART. 26 (Competenze)
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
In particolare:
a) approva il bilancio;
b) determina l'ammontare degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;
c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 30;
d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29 e ne stabilisce i compensi;
e) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente e ne stabilisce gli emolumenti;
f) nomina il revisore contabile cui è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile;
g) approva il Regolamento interno generale proposto dal Consiglio di Amministrazione;
h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
i) determina l'ammontare del valore nominale delle quote nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 lett.a). L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la delibera di determinazione dell'ammontare del valore nominale delle quote.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare le modifiche dello Statuto, nominare e fissare i poteri dei liquidatori a norma dell'articolo 2487 del codice civile e per deliberare altresì sullo scioglimento di COOPFIDI stesso con la maggioranza indicata al successivo articolo 28 del presente statuto.
ART. 27 (Presidenza)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di COOPFIDI e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.
Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta.
Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
ART. 28 (Validità e modalità di svolgimento)
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano e non è ammesso il voto segreto.
Le elezioni delle cariche sociali possono anche avvenire per acclamazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta.
Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano per età.
Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. I processi verbali delle Assemblee straordinarie, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, sono redatti da un notaio.
ART. 29 (Assemblee separate)
Ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, l'Assemblea generale è preceduta dalle Assemblee separate nelle Filiali in cui sia stata istituita una sezione dei soci.
Per tali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:
a) le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione
b) devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale ovvero con l'invio ai soci di ciascuna filiale, dell'invito contenente l'ordine del Giorno mediante mezzo scritto idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo indicato dai soci stessi;
c) le date di convocazione delle Assemblee separate potranno essere contemporanee, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno due giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
d) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e/o della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno due ore successiva a quella della prima;
e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.
Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea separata della filiale in cui si è associato o di farsi rappresentare da altro socio della stessa sezione.
L'Assemblea separata è presieduta dal Presidente del Comitato Credito di Filiale competente ovvero da un suo delegato, in assenza dei quali potrà essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa; in assenza di tutti i soggetti sopra indicati l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dai soci presenti.
Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza un numero di delegati per l'Assemblea generale, proporzionalmente alla consistenza dei soci iscritti e all'ammontare dei finanziamenti concessi con garanzia da ciascuna Filiale in cui sia stata istituita una sezione dei soci.
In base al numero dei delegati spettanti deve essere garantita la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse nell'Assemblea separata.
L'Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea separata si avvale di un Segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 30 (Composizione, nomina e sostituzione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.
Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Associazioni Artigiane locali, rappresentanti di Enti ed Amministrazioni locali.
Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione anche non soci purché la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da soci.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La carica di amministratore non è cumulabile con quella di amministratore in più di tre società operanti nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino all' Assemblea successiva, in base al disposto dell'articolo 2386 del codice civile e se nominati scadono insieme agli altri amministratori.
Il Consiglio elegge fra i propri membri, nell'ambito degli imprenditori eletti dall'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, che sono rieleggibili.
Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati da parentela o affinità fino al terzo grado incluso.
ART. 31 (Remunerazione degli amministratori)
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina.
ART. 32 (Convocazione del Consiglio)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.
L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica con accusa di ricevimento almeno otto giorni prima della seduta.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, fatta salva la disponibilità della maggioranza del Consiglio, con almeno due giorni di anticipo.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o di che ne fa le veci, nomina il Segretario.
ART. 33 (Validità delle sedute)
Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, non ammettendosi deleghe.
Il Consiglio può essere tenuto anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, senza diritto di voto.
ART. 34 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)
La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
a) deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
c) accettare donazioni, lasciti ed elargizioni comunque pervenuti, da destinare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente statuto;
d) redigere il bilancio e le relative relazioni di gestione;
e) predisporre il Regolamento interno generale e gli eventuali regolamenti interni specifici;
f) definire le procedure per la gestione dei fondi regionali;
g) aderire ad un fondo di garanzia interconsortile e/o promuoverne la costituzione;
h) deliberare sulla costituzione dei patrimoni destinati;
i) determinare l'imputazione a capitale sociale dei fondi rischi e delle altre riserve patrimoniali come previsto nel precedente articolo 8;
j) nominare tra i propri membri il Presidente;
k) nominare tra i propri membri il Vicepresidente;
l) nominare i componenti dei Comitati Credito di Filiale, a fronte della designazione dei candidati da parte dell'assemblea separata della sezione soci territoriale relativa;
m) nominare il Direttore, determinandone i poteri e il trattamento giuridico ed economico oltre a determinare la sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico;
n) nominare i Responsabili di Filiale;
o) assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro relativo trattamento;
p) nominare il Comitato Esecutivo determinandone la composizione ed attribuendogli poteri delegati, avocabili e revocabili, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e determinando gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati stessi;
q) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti;
r) provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili;
s) acquistare o rimborsare quote della società.
t) Effettuare operazioni immobiliari;
u) Acquisire o dismettere partecipazioni;
v) delegare i propri poteri di firma.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 35 (Compiti)
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano.
La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento.
ART. 36 (Comitato Esecutivo)
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 37 (Composizione)
Il Collegio Sindacale di COOPFIDI si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
ART. 38 (Riunioni)
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il componente del Collegio Sindacale che senza giustificazioni, durante lo stesso esercizio, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
Sono ammesse le riunioni del Collegio per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti dall'articolo 2403 del C.C. e dalle leggi di settore. In particolare, contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione, preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza e il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale.
Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere verbalizzate in apposito registro.
ART. 39 (Requisiti)
Le cause d'ineleggibilità alla carica di Sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle di cui all'articolo 2399 del codice civile.
COMITATI CREDITO DI FILIALE
ART. 40 (Composizione)
I Comitati Credito di Filiale, organi di esclusiva rilevanza interna, sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Assemblea separata di Filiale, in maggioranza tra i soci iscritti alla singola sezione soci, ove costituita, tra i quali saranno individuati il Presidente e il Vicepresidente di Filiale.
Possono essere nominati nel Comitato Credito di Filiale anche non soci, purché la maggioranza dei suoi componenti sia costituita da soci.
In ogni Comitato Credito di Filiale possono essere presenti anche uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione.
I componenti del Comitato Credito di Filiale durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e fino a nuova nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato Credito di Filiale.
Decadono di diritto dall'ufficio i membri che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive del Comitato Credito di Filiale.
I membri che cessano dall'incarico a seguito di dimissioni, di revoca o di decadenza sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Partecipano ai lavori del Comitato Credito di Filiale, a titolo consultivo, il Responsabile di Filiale.
Può partecipare il Direttore della Cooperativa.
Il Comitato Credito di filiale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno comunicato ai membri del Comitato Credito con mezzo scritto idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento.
ART. 41 (Compiti)
Spettano ai Comitati Credito di Filiale i compiti di:
a) deliberare le garanzie e i finanziamenti anche secondo modalità che verranno disciplinate dal Regolamento interno generale, nell'ambito delle autonomie di importo, forma tecnica e destinazione delle operazioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle direttive da questo impartite, salvo ratifica da parte di quest'ultimo;
b) istruire le domande di ammissione e di recesso dei soci e le altre variazioni del rapporto sociale ai fini delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) organizzare e gestire le Assemblee separate dei soci nella provincia di competenza;
d) coordinare l'attività della rete distributiva del territorio di competenza e fornire ad essa la relativa assistenza;
e) proporre la nomina del Responsabile di Filiale.
Le riunioni dei Comitati Credito di Filiale sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei componenti, non essendo ammesse deleghe. Le deliberazioni, che hanno rilevanza interna, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le adunanze del Comitato Credito di Filiale potranno essere tenute anche con il metodo della audio-video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze consiliari.
Per quanto non espressamente previsto si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 42 (Bilancio)
L'esercizio sociale ha inizio il 1°di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci e li trasmette, corredati dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, all'Assemblea per l'approvazione, secondo le procedure del codice civile.
La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della società.
I bilanci vengono depositati in copia nella sede del COOPFIDI insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.
Gli avanzi netti di esercizio sono attribuiti:
a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative indivisibili tra i soci.
Le perdite di esercizio vanno invece imputate alle facoltative riserve di cui al comma precedente, qualora capienti.
In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.
È vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci, né possono essere distribuiti ai soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, né è prevista la ripartizione di ristorni ai soci.
ART. 43 (Scioglimento)
In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovrà essere devoluta ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla legge 326/03 ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2514, comma primo, lettera d), del C.C.